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COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI SI APRONO AGLI ECOSISTEMI, AGLI ANIMALI E ALLA INTERGENERAZIONALITA’

L’8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente una proposta di legge volta ad inserire la tutela dell’ambiente tra i princìpi fondamentali della Costituzione.

Si tratta dell’estensione degli articoli 9 e 41 del testo costituzionale a categorie di tutela che non erano ricomprese. In particolare: si introduce un nuovo comma all’articolo 9, al fine di riconoscere – nell’ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi. Mentre all’articolo 41 il nuovo testo interviene sul secondo comma stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica dello stesso articolo investe, a sua volta il terzo comma, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

La finalità, come si legge dal sito della Camera, “è in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” previsto dall’articolo 117, secondo comma della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.”

L’ambiente è inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità, sulla base di alcune sentenze dirimenti della stessa Corte Costituzionale espresse sulle disposizioni costituzionali vigenti. Il portato giuridico e interpretativo di tali sentenze – come la n. 179 del 2019, la n. 71 del 2020 o la vecchia n. 407 del 2002 – configura un “processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda, all’interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo [di questo si trattava, nella sentenza 179/2019, ndr.] quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale”.

Un atto certamente dovuto di allineamento formale alle articolazioni più avanzate di altri paesi. Va ricordato che le norme di tutela, umana e ambientale di ogni ordine e grado, esistono da tempo ma che, nella pratica, quando non sono disattese, vengono troppo spesso vanificate o infrante. Altrimenti semplicemente non ci troveremmo a questo punto.